Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia (legge 9/1/1991 n°10)
TITOLO I
Norme in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
Art.1. Finalità ed ambito di applicazione
di cui all’articolo 1, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti, il Ministro dell’ambiente, il Ministro delle partecipazioni statali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza almeno triennale, direttive per il coordinato impiego degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione della promozione, della ricerca, dello sviluppo tecnologico, nei settori della produzione, del recupero e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi energetici
Art.3. Accordo di programma.
1. Per lo sviluppo di attività aventi le finalità di cui all’articolo 1, il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato provvede a stipulare con l’ENEA un accordo di programma, con validità triennale, ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma medesimo per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento degli stanziamenti previsti dalla presente legge.
TITOLO I
Norme in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
Art.1. Finalità ed ambito di applicazione
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Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell’energia, di ridurre i consumi di energia e di
migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, le norme del presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea, l’uso razionale dell’energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell’utilizzo di manufatti, l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.
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La politica di uso razionale dell’energia e di uso razionale delle materie prime energetiche definisce
un complesso di azioni organiche dirette alla promozione del risparmio energetico, all’uso
appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici
che utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, alla sostituzione
delle materie prime energetiche di importazione.
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Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il
vento, l’energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei
rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono considerate altresì fonti di energia
assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione combinata di
energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti
termici, da impianti elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile
in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella
climatizzazione e nell’illuminazione degli edifici con interventi sull’involucro edilizio e sugli impianti.
Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (2), e successive
modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.
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L’utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di
pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini
dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.
Art.2. Coordinamento degli interventi.
di cui all’articolo 1, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti, il Ministro dell’ambiente, il Ministro delle partecipazioni statali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza almeno triennale, direttive per il coordinato impiego degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione della promozione, della ricerca, dello sviluppo tecnologico, nei settori della produzione, del recupero e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi energetici
Art.3. Accordo di programma.
1. Per lo sviluppo di attività aventi le finalità di cui all’articolo 1, il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato provvede a stipulare con l’ENEA un accordo di programma, con validità triennale, ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma medesimo per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento degli stanziamenti previsti dalla presente legge.
Art.4. Norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive.
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Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito
il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti il Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), l’ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
emanate norme che, anche nel quadro delle indicazioni e delle priorità della legge 5 agosto
1978, n. 457 , e successive modificazioni ed integrazioni, definiscono i criteri generali
tecnico-costruttivi e le tipologie per l’edilizia sovvenzionata e convenzionata nonché per
l’edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, che
facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 e al titolo II. Tali norme sono
aggiornate, secondo la medesima procedura, ogni due anni.
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Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in
relazione agli obiettivi di cui all’articolo 1, emana con decreto la normativa tecnica al cui
rispetto è condizionato il rilascio delle autorizzazioni e la concessione e l’erogazione di
finanziamenti e contributi per la realizzazione di opere pubbliche.
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Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito
il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, di
concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti il CNR, l’ENEA,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme per definire i
criteri generali per la costruzione o la ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo,
zootecnico e forestale che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1.
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Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito
il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, sentiti il CNR, gli enti energetici, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, nonché le associazioni di categoria interessate e le associazioni di istituti
nazionali operanti per l’uso razionale dell’energia, sono emanate norme per il contenimento
dei consumi di energia, riguardanti in particolare progettazione, installazione, esercizio e
manutenzione degli impianti termici, e i seguenti aspetti: determinazione delle zone
climatiche; durata giornaliera di attivazione nonché periodi di accensione degli impianti
termici; temperatura massima dell’aria negli ambienti degli edifici durante il funzionamento
degli impianti termici; rete di distribuzione e adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di
ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia al fine di favorirne l’utilizzazione da parte degli
operatori pubblici e privati per le finalità di cui all’articolo 1).
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Per le finalità di cui all’articolo 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con il Ministro dei trasporti, sono
emanate norme per il contenimento dei consumi energetici in materia di reti e di
infrastrutture relative ai trasporti nonché ai mezzi di trasporto terrestre ed aereo pubblico e
privato. adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
d’intesa con il Ministro dei trasporti, sono emanate norme per il contenimento dei consumi
energetici in materia di reti e di infrastrutture relative ai trasporti nonché ai mezzi di trasporto
terrestre ed aereo pubblico e privato.
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Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti i Ministri interessati, può
emanare norme specifiche, efficaci anche solo per periodi limitati, dirette ad assicurare il
contenimento dei consumi energetici.
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Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate norme idonee a rendere
apprezzabile il conseguimento dell’obiettivo dell’uso razionale dell’energia e dell’utilizzo di
fonti rinnovabili di energia nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente
rilevanti per la fornitura di beni o servizi per conto della pubblica amministrazione, degli enti
territoriali e delle relative aziende, degli istituti di previdenza e di assicurazione. Tale
normativa è inserita di diritto nella normativa che disciplina le gare d’appalto e nei capitolati
relativi.
Art.5 Piani regionali.
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Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con l’ENEA, individuano i bacini che in
relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alla disponibilità di
fonti rinnovabili di energia, al risparmio energetico realizzabile e alla preesistenza di altri
vettori energetici, costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi di uso
razionale dell’energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia .
-
D’intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei bacini di cui al comma 1 ed in
coordinamento con l’ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono
rispettivamente un piano regionale o provinciale relativo all’uso delle fonti rinnovabili di
energia .
-
I piani di cui al comma 2 contengono in particolare:
-
a) il bilancio energetico regionale o provinciale;
-
b) l’individuazione dei bacini energetici territoriali;
-
c) la localizzazione e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento;
-
d) l’individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di
produzione di energia;
-
e) la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità relativo alla quantità
percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi, di risparmio energetico;
-
f) la formulazione di obiettivi secondo priorità di intervento;
-
g) le procedure per l’individuazione e la localizzazione di impianti per la produzione di energia
fino a dieci megawatt elettrici per impianti installati al servizio dei settori industriale, agricolo,
terziario, civile e residenziale, nonché per gli impianti idroelettrici.
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In caso di inadempimento delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano a
quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 nei termini individuati, ad esse si sostituisce il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, che provvede con proprio decreto su proposta dell’ENEA, sentiti gli enti locali interessati .
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I piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e successive
modificazioni e integrazioni, dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti,
devono prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo all’uso delle fonti
rinnovabili di energia
Art.6. Teleriscaldamento.
di entrata in vigore della presente legge, individuano le aree che risultano idonee alla realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento nonché i limiti ed i criteri nel cui ambito le amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, gli enti pubblici nazionali o locali, gli istituti di previdenza e di assicurazione, devono privilegiare il ricorso all’allaccio a reti di teleriscaldamento qualora propri immobili rientrino in tali aree.
Art.7. Norme per le imprese elettriche minori.
-
Il limite stabilito dall’articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 modificato
dall’articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, non si applica alle imprese produttrici e
distributrici a condizione che l’energia elettrica prodotta venga distribuita entro i confini
territoriali dei comuni già serviti dalle medesime imprese produttrici e distributrici alla data di
entrata in vigore della presente legge.
-
La produzione di energia elettrica delle medesime imprese produttrici e distributrici mediante
le fonti rinnovabili di energia di cui all’articolo 1, comma 3, resta disciplinata dalle
disposizioni legislative vigenti per i relativi impianti.
-
Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta della Cassa conguaglio per il
settore elettrico, stabilisce entro ogni anno, sulla base del bilancio dell’anno precedente delle
imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1, l’acconto per l’anno in corso ed il
conguaglio per l’anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle
medesime imprese produttrici e distributrici.
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Il CIP può modificare l’acconto per l’anno in corso rispetto al bilancio dell’anno precedente
delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1 qualora intervengano variazioni nei
costi dei combustibili e/o del personale che modifichino in modo significativo i costi di
esercizio per l’anno in corso delle medesime imprese produttrici e distributrici.
Art.8. Contributi in conto capitale a sostegno dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell’edilizia.
1. Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a ridurre il consumo specifico di
energia, il miglioramento dell’efficienza energetica, l’utilizzo delle fonti di energia di cui
all’articolo 1, nella climatizzazione e nella illuminazione degli ambienti, anche adibiti ad uso
industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, nell’illuminazione
stradale, nonché nella produzione di energia elettrica e di acqua calda sanitaria nelle
abitazioni adibite ad uso civile e ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico,
sportivo ed agricolo, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura
minima del 20 per cento e nella misura massima del 40 per cento della spesa di
investimento ammissibile documentata per ciascuno dei seguenti interventi:
quelli di cui al comma 1 si applica l’articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392
Art.9. Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
-
a) coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20
per cento ed effettuata secondo le regole tecniche di cui all’allegata tabella A;
-
b) installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, che in condizioni di regime
presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 per cento, sia
negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti;
-
c) installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente o acqua sanitaria o di impianti
per l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia che consentano la copertura almeno del 30 per
cento del fabbisogno termico dell’impianto in cui è attuato l’intervento nell’ambito delle
disposizioni del titolo II;
-
d) installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore;
-
e) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; per tali interventi il
contributo può essere elevato fino all’80 per cento;
-
f) installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata dei consumi
di calore nonché di calore e acqua sanitaria di ogni singola unità immobiliare, di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti di climatizzazione nonché trasformazione di impianti centralizzati o autonomi per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1;
-
g) trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il
riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico di
regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti da più unità immobiliari, con
determinazione dei consumi per le singole unità immobiliari, escluse quelle situate nelle aree
individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dell’articolo 6 ove siano presenti reti di teleriscaldamento;
-
h) installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche nelle aree esterne.
quelli di cui al comma 1 si applica l’articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392
Art.9. Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
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La concessione e la erogazione dei contributi previsti dagli articoli 8, 10 e 13 è delegata alle
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
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Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il Ministro del tesoro,
emana, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le direttive per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le
modalità di concessione e di erogazione dei contributi da parte delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
tengono conto nell’istruttoria di propria competenza dei tempi di realizzazione delle singole
iniziative, dei consumi di energia preesistenti, dei benefici energetici attesi, della quantità di
energia primaria risparmiata per unità di capitale investito, nonché: per gli interventi di cui
all’articolo 8, della tipologia degli edifici e dei soggetti beneficiari dei contributi con priorità
per gli interventi integrati; per gli interventi di cui all’articolo 10, dell’obsolescenza degli
impianti e dell’utilizzo energetico dei rifiuti; per gli interventi di cui all’articolo 13, della
tipologia delle unità produttive e delle potenziali risorse energetiche del territorio.
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Entro il 31 marzo di ciascun anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
inoltrano al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato apposita richiesta di
fondi documentata sulla base delle domande effettivamente pervenute e favorevolmente
istruite.
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Tenuto conto delle richieste delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
pervenute entro il termine di cui al comma 3, il Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato propone entro trenta giorni al CIPE, che provvede entro i successivi trenta
giorni, la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei fondi in
relazione a ciascuno degli interventi di cui agli articoli 8, 10 e 13.
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I fondi assegnati alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono
improrogabilmente impegnati mediante appositi atti di concessione dei contributi entro
centoventi giorni dalla ripartizione dei fondi. I fondi residui, per i quali le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano non hanno fornito la documentazione relativa agli atti di
impegno entro i trenta giorni successivi, vengono destinati dal Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato con proprio provvedimento ad iniziative inevase dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle percentuali di ripartizione
già adottate dal CIPE ai sensi del comma 4.
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Per il primo anno di applicazione della presente legge il termine di cui al comma 3 è fissato
al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della stessa e la nuova ripartizione dei
fondi residui di cui al comma 5 riguarda anche eventuali fondi residui trasferiti alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano per le medesime finalità sulla base della
normativa previgente la presente legge e non impegnati entro il termine di centoventi giorni
di cui al medesimo comma 5.
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Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche dell’ENEA ai
sensi dell’articolo 16, comma 3, provvedono ad accertare l’effettivo conseguimento del
risparmio energetico, attraverso idonei strumenti di verifica con metodo a campione e/o
secondo criteri di priorità. In caso di esito negativo delle verifiche le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano ne danno informazione immediata al Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e provvedono all’immediata revoca totale o
parziale dei contributi concessi ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati di un
interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, con
le modalità di cui all’articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla
procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti
pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari,
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (6/a). Le somme recuperate sono
annualmente ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le
modalità di cui al comma 4.
-
Per i pareri delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dalla
presente legge, decorso il termine per l’emanazione dell’atto cui il parere è preordinato,
l’autorità competente può provvedere anche in assenza dello stesso.
Art.10. Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario.
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Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1 nei settori industriale, artigianale e
terziario e nella movimentazione dei prodotti possono essere concessi contributi in conto
capitale fino al 30 per cento della spesa ammissibile preventivata, per realizzare o
modificare impianti fissi, sistemi o componenti, nonché mezzi per il trasporto fluviale di
merci.
-
Possono essere ammessi a contributo interventi riguardanti impianti con potenza fino a dieci
megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici relativi ai servizi generali e/o al ciclo
produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili di
energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di
idrocarburi con altri combustibili.
Art.11. Norme per il risparmio di energia e l’utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate.
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Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province ed ai comuni e loro
consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, nonché alle
imprese di cui all’art. 4, n. 8), della L. 6 dicembre 1962, n. 1643 , modificato dall’art. 18 della
L. 29 maggio 1982, n. 308, ad imprese e a consorzi tra imprese costituiti ai sensi degli
articoli 2602 e seguenti del codice civile, a consorzi costituiti tra imprese ed Ente nazionale
per l’energia elettrica (ENEL) e/o altri enti pubblici, possono essere concessi contributi in
conto capitale per studi di fattibilità tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti civili,
industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione dell’energia
derivante dalla cogenerazione, nonché per iniziative aventi le finalità di cui all’articolo 1 e le
caratteristiche di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo, escluse le iniziative di cui agli
articoli 12 e 14.
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Il contributo di cui al comma 1 è concesso con decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, sentiti i Ministri dell’ambiente, per le aree urbane e dei
trasporti, nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile prevista sino ad un
massimo di lire cinquanta milioni per gli studi di fattibilità tecnico-economica e di lire trecento
milioni per i progetti esecutivi purché lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e l’impianto abbia le seguenti
caratteristiche minime:
-
a) potenza superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici;
-
b) potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza
termica erogata all’utenza.
-
Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresì essere concessi contributi in conto capitale per
la realizzazione o la modifica di impianti con potenza uguale o superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici relativi a servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili. Il limite suddetto non si applica nel caso di realizzazione di nuovi impianti, quando ciò deriva da progetti di intervento unitari e coordinati a livello di polo industriale, di consorzi e forme associative di impresa.
-
Il contributo di cui al comma 3 è concesso e liquidato con decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato nel limite massimo del 30 per cento della spesa totale
ammessa al contributo preventivata e documentata, elevabile al 40 per cento nel caso di
impianti di cogenerazione e per gli impianti di cui all’articolo 6.
-
La domanda di contributo di cui al comma 3 deve essere corredata del progetto esecutivo.
-
L’ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico che ostino, deve
includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti
sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell’area
dell’impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione del calore.
-
La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento, ammissibili ai sensi dell’articolo 6, da
parte di aziende municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi tra enti pubblici, tra enti pubblici
ed imprese private ovvero tra imprese private che utilizzano il calore dei cicli di produzione di
energia delle centrali termoelettriche nonché il calore recuperabile da processi industriali
possono usufruire di contributi in conto capitale fino al 50 per cento del relativo costo.
L’ENEL è tenuto a fornire la necessaria assistenza per la realizzazione degli impianti
ammessi ai contributi con diritto di rimborso degli oneri sostenuti.
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I contributi di cui al comma 7 sono erogati dal Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato Art.12. Progetti dimostrativi.
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Alle aziende pubbliche e private e loro consorzi, ed a consorzi di imprese ed enti pubblici
possono essere concessi contributi in conto capitale per la progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia e/o combustibili non tradizionali ovvero sviluppino prototipi a basso consumo specifico ovvero nuove tecnologie di combustione, di gassificazione, di liquefazione del carbone e di smaltimento delle ceneri, nonché iniziative utilizzanti combustibili non fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto la maturità commerciale e di esercizio. Sono ammessi altresì ai contributi sistemi utilizzanti le fonti rinnovabili di energia di origine solare finalizzati a migliorare la qualità dell’ambiente e, in particolare, la potabilizzazione dell’acqua.
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Il contributo di cui al comma 1 è concesso, nel limite del 50 per cento della spesa
ammissibile preventivata, con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, su delibera del CIPE (7/c)
Art.13. Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo.
-
Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 1 nel settore agricolo, possono essere
concessi alle imprese agricole singole o associate, a consorzi di imprese agricole, ovvero a
società che offrono e gestiscono il servizio-calore, che prevedano la partecipazione
dell’ENEL e/o di aziende municipalizzate e/o di altri enti pubblici, contributi in conto capitale
per la realizzazione di impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre
megawatt elettrici per la produzione o il recupero di energia termica, elettrica e meccanica
da fonti rinnovabili di energia, nella misura massima del 55 per cento della spesa ammessa,
elevabile al 65 per cento per le cooperative.
-
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con le associazioni di
categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori accordi tesi all’individuazione di soggetti
e strumenti per la realizzazione di interventi di uso razionale dell’energia nel settore agricolo
Art.14. Derivazioni di acqua. Contributi per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti.
1. Ai soggetti che producono energia elettrica per destinarla ad usi propri o per cederla in tutto
o in parte all’ENEL e/o alle imprese produttrici e distributrici di cui all’articolo 4, n. 8), della
legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall’articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n.
308, alle condizioni previste dalla vigente normativa, nonché alle predette imprese produttrici
e distributrici, possono essere concessi contributi in conto capitale per iniziative:
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a) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni rinunciate o il cui esercizio
sia stato dismesso prima della data di entrata in vigore della presente legge;
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b) di costruzione di nuovi impianti nonché di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino
concessioni di derivazioni di acqua.
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L’articolo 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452 (8), non si applica quando l’energia elettrica
acquistata proviene dalle fonti rinnovabili di energia di cui all’articolo 1, comma 3.
-
La domanda di ammissione al contributo di cui al comma 1, corredata dagli elementi tecnico-
economici, dal piano finanziario, dal piano di manutenzione e di esercizio, nonché da ogni
elemento relativo agli eventuali atti di competenza regionale o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, ivi comprese le valutazioni ambientali, è presentata al Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, alla regione o alla provincia autonoma di
Trento o di Bolzano a seconda della competenza dell’impianto.
-
I contributi di cui al comma 1, per gli impianti di propria competenza, previa istruttoria
tecnico-economica espletata dall’ENEL, sono concessi ed erogati con decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nella misura massima del 30 per cento della
spesa ammissibile documentata.
Art.15. Locazione finanziaria.
-
I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 sono concessi anche per iniziative oggetto
di locazione finanziaria, effettuate da società iscritte nell’albo istituito presso il Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 12 novembre 1986, in attuazione
dell’articolo 9, comma 13, della legge 1 marzo 1986, n. 64 .
-
Le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1,
nonché le modalità di controllo del regolare esercizio degli impianti incentivati, saranno
determinate in apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e le società di cui al comma 1 Art.16. Attuazione della legge -
Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
-
Le regioni emanano, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme per
l’attuazione della presente legge.
-
Resta ferma la potestà delle province autonome di Trento e di Bolzano di emanare norme
legislative sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia nell’ambito delle materie di loro competenza, escluse le prescrizioni tecniche
rispondenti ad esigenze di carattere nazionale contenute nella presente legge e nelle
direttive del CIPE.
-
Su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano l’ENEL, l’Ente
nazionale idrocarburi (ENI), l’ENEA, il CNR e le università degli studi, in base ad apposite
convenzioni e nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali, assistono le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano nell’attuazione della presente legge. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, singoli o associati, possono dotarsi di
appositi servizi per l’attuazione degli adempimenti di loro competenza previsti dalla presente
legge.
Art.17. Cumulo di contributi e casi di revoca.
-
I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14, sono cumulabili con altre incentivazioni
eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato, fino al 75 per cento
dell’investimento complessivo.
-
Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro
può promuovere, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, apposite convenzioni con
istituti di credito, istituti e società finanziari al fine di facilitare l’accesso al credito per la
realizzazione delle iniziative agevolate ai sensi della presente legge.
-
Nell’ambito delle proprie competenze e su richiesta del Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, l’ENEA, effettua verifiche a campione e/o secondo criteri di
priorità circa l’effettiva e completa realizzazione delle iniziative di risparmio energetico
agevolate ai sensi degli articoli 11, 12 e 14. In caso di esito negativo delle verifiche l’ENEA
dà immediata comunicazione al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato che
provvede alla revoca parziale o totale dei contributi ed al recupero degli importi già erogati,
maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di
pagamento, con le modalità di cui all’articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge
relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli
altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli
affari, approvato dal regio decreto 14 aprile 1910, n.
639
Art.18. Modalità di concessione ed erogazione dei contributi.
1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.
639
Art.18. Modalità di concessione ed erogazione dei contributi.
-
Per i contributi di cui agli articoli 11, 12 e 14 le modalità di concessione ed erogazione, le
prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilità e dei progetti esecutivi, le
prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e di corretta manutenzione degli impianti
incentivati, nonché i criteri di valutazione delle domande di finanziamento sono fissati con
apposito decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
-
Ai fini dell’acquisizione dei contributi di cui al comma 1, le spese sostenute possono essere
documentate nelle forme previste dall’articolo 18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983,
n. 130 (12). Agli adempimenti necessari per consentire l’utilizzo di tali facoltà, si provvede in
conformità a quanto disposto dall’articolo 18, sesto comma, della legge 26 aprile 1983, n.
130 (12), a cura del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
-
Su tutti i contributi previsti dalla presente legge possono essere concesse anticipazioni in
corso d’opera garantite da polizze fidejussorie bancarie ed assicurative emesse da istituti
all’uopo autorizzati, con le modalità ed entro i limiti, fissati con decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.19. Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.
1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.
-
La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui
alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati
energetici relativi alle proprie strutture e imprese.
-
I responsabili per la conservazione e l’uso razionale dell’energia individuano le azioni, gli
interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l’uso razionale
dell’energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei
parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al
comma 2.
-
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’ENEA provvede a
definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse,
diversamente articolate in relazione ai tipi d’impresa e di soggetti e ai settori di
appartenenza.
-
Nell’ambito delle proprie competenze l’ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni
con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee
campagne promozionali sulle finalità della presente legge, all’aggiornamento dei tecnici di
cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi
energetica.
Art.20. Relazione annuale al Parlamento.
medesimo anno, sugli adempimenti di rispettiva competenza, in modo particolare con
riferimento agli obiettivi e ai programmi contenuti nei rispettivi piani energetici.
2. Un apposito capitolo della relazione di cui al comma 1 illustra i risultati conseguiti e i
programmi predisposti dall’ENEA per l’attuazione dell’articolo 3.
Art.21. Disposizioni transitorie.
a) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748
;
Presidente della
riferimento agli obiettivi e ai programmi contenuti nei rispettivi piani energetici.
2. Un apposito capitolo della relazione di cui al comma 1 illustra i risultati conseguiti e i
programmi predisposti dall’ENEA per l’attuazione dell’articolo 3.
Art.21. Disposizioni transitorie.
-
Alla possibilità di fruire delle agevolazioni previste dalla presente legge sono ammesse
anche le istanze presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308 (13), e successive
modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364 (13), convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, per iniziative rientranti fra quelle previste dagli articoli 8,
10, 11, 12, 13 e 14 che non siano ancora state oggetto di apposito provvedimento di
accoglimento o di rigetto.
-
Per le istanze di finanziamento di cui al comma 1 la concessione delle agevolazioni resta di
competenza dell’amministrazione cui sono state presentate ai sensi della legge 29 maggio
1982, n. 308 , e successive modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445.
Art.22. Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.
a) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748
;
Presidente della
;
b) n. 10 posti di primo dirigente di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto del
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748
c) n. 10 posti di VIII livello; d) n. 20 posti di VII livello;
c) n. 10 posti di VIII livello; d) n. 20 posti di VII livello;
-
e) n. 20 posti di VI livello;
-
f) n. 10 posti di V livello;
-
g) n. 10 posti di IV livello;
-
h) n. 10 posti di III livello;
-
i) n. 10 posti di II livello.
-
Con il decreto di cui al comma 1 può essere altresì prevista presso la Direzione generale
delle fonti di energia e delle industrie di base la costituzione di un’apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non più di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile per non più di una volta scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di società di capitale con esclusione delle imprese private specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Il trattamento economico degli esperti di cui al presente comma è determinato con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato di intesa con il Ministro del tesoro, in misura non inferiore a quello spettante presso l’ente o l’amministrazione o l’impresa di appartenenza. I dipendenti pubblici sono collocati fuori luogo per l’intera durata dell’incarico o nell’analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.
-
Limitatamente al personale delle qualifiche non dirigenziali, alle assunzioni conseguenti
all’aumento delle dotazioni organiche di cui al comma 1 può procedersi a decorrere dal 1¿
gennaio 1991, e solo dopo aver attuato le procedure di mobilità di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni, ed
alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni e integrazioni, o comunque
dopo novanta giorni dall’avvio di dette procedure. Nel biennio 1991-1992 può procedersi a
tali assunzioni esclusivamente nel limite annuo del 25 per cento e complessivo del 33 per
cento dei relativi posti, restando comunque i posti residui riservati per l’intero biennio alla
copertura mediante le predette procedure di mobilità.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in lire 200 milioni per l’anno 1990, in lire 1.000 milioni per l’anno 1991 e in lire 1.800 milioni per l’anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1990, all’uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 le proiezioni dell’accantonamento Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale e, quanto a lire 200 milioni per l’anno 1990, a lire 600 milioni per l’anno 1991 e a lire 1.400 milioni per l’anno 1992,
Art.24. Disposizioni concernenti la metanizzazione.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in lire 200 milioni per l’anno 1990, in lire 1.000 milioni per l’anno 1991 e in lire 1.800 milioni per l’anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1990, all’uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 le proiezioni dell’accantonamento Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale e, quanto a lire 200 milioni per l’anno 1990, a lire 600 milioni per l’anno 1991 e a lire 1.400 milioni per l’anno 1992,
Art.24. Disposizioni concernenti la metanizzazione.
-
Il contributo previsto a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per la
realizzazione dei progetti indicati nel programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno approvato dal CIPE con deliberazione dell’11 febbraio 1988 è sostituito o
integrato per la percentuale soppressa o ridotta per effetto dei regolamenti del Consiglio
delle Comunità europee n. 2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988 e n.
4254 del 19 dicembre 1988 con un contributo dello Stato a carico degli stanziamenti di cui al
comma 3 pari alla differenza tra il 50 per cento della spesa ammessa per ogni singola
iniziativa alle agevolazioni di cui all’articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 , e
successive modificazioni e integrazioni, e il contributo concesso a carico del FESR.
-
Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d’intesa con il Ministro del tesoro,
nonché con la Cassa depositi e prestiti per la concessione ed erogazione dei finanziamenti,
provvede a disciplinare con decreto la procedura per l’applicazione delle agevolazioni
nazionali e comunitarie agli interventi di cui al comma 1.
-
All’avvio del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno relativo al primo
triennio approvato dal CIPE con deliberazione dell’11 febbraio 1988, si fa fronte con lo
stanziamento di lire 50 miliardi autorizzato dall’articolo 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130,
e con lo stanziamento di lire 730 miliardi autorizzato dal decreto-legge 31 agosto 1987, n.
364 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, integrato di lire 300
miliardi con l’articolo 15, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni.
-
Il programma di cui al comma 3 si intende ridotto nella misura corrispondente al maggior
onere a carico del bilancio dello Stato derivante dal contributo di cui al comma 1.
-
A parziale modifica dell’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, il CIPE, definendo il programma per la
metanizzazione del territorio della Sardegna, provvede ad individuare anche il sistema di
approvvigionamento del gas metano.
-
Previa deliberazione del programma per la metanizzazione del territorio della Sardegna di
cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché del sistema di approvvigionamento del gas
metano di cui al comma 5, il CIPE stabilisce una prima fase stralcio in conformità al
programma deliberato, per la realizzazione di reti di distribuzione che potranno essere
provvisoriamente esercitate mediante gas diversi dal metano, nelle more della esecuzione
delle opere necessarie per l’approvvigionamento del gas metano.
TITOLO II
Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici
Art.25. Ambito di applicazione.
Art.26. Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti.
-
Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia,
alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia, si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 nel rispetto delle norme urbanistiche,
di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui
all’articolo 1 in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e
sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48
della legge 5 agosto 1978, n. 457. L’installazione di impianti solari e di pompe di calore da
parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria
negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione
dell’impianto idrico-sanitario già in opera.
-
Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli
edifici stessi ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’articolo 1, ivi compresi quelli di
cui all’articolo 8, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote
millesimali.
-
Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, e gli impianti non di
processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da
contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica
ed elettrica.
-
Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 4, sono
regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e dell’esercizio,
le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati,
nonché dei componenti degli edifici e degli impianti.
-
Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione
del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo
effettivamente registrato, l’assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli
articoli 1120 e 1136 del codice civile.
-
Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione
edilizia, sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere
progettati e realizzati in modo tale da consentire l’adozione di sistemi di termoregolazione e
di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
-
Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il
fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o
assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
-
La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto,
opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia
Art.27. Limiti ai consumi di energia.
Art.28. Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni.
-
Il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia
insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il
progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o
dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.
-
Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono state
presentate al comune prima dell’inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione
amministrativa di cui all’articolo 34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del
suddetto adempimento.
-
La documentazione di cui al comma 1 deve essere compilata secondo le modalità stabilite
con proprio decreto dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
-
Una copia della documentazione di cui al comma 1 è conservata dal comune ai fini dei
controlli e delle verifiche di cui all’articolo 33.
-
La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal comune con
l’attestazione dell’avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario
dell’edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l’esistenza di questi
non sia prevista dalla legislazione vigente, all’esecutore dei lavori. Il direttore ovvero
l’esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in
cantiere
Art.29. Certificazione delle opere e collaudo.
Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge si applica la legge 5 marzo 1990, n. 46
Art.30. Certificazione energetica degli edifici.
Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge si applica la legge 5 marzo 1990, n. 46
Art.30. Certificazione energetica degli edifici.
-
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del
Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito
il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici e l’ENEA, sono emanate norme per la
certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua tra l’altro i soggetti abilitati alla
certificazione.
-
Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione
energetica devono essere portati a conoscenza dell’acquirente o del locatario dell’intero
immobile o della singola unità immobiliare.
-
Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato l’edificio la
certificazione energetica dell’intero immobile o della singola unità immobiliare. Le spese
relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
-
L’attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale di cinque anni a
partire dal momento del suo rilascio .
Art.31. Esercizio e manutenzione degli impianti.
-
Durante l’esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la
responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i
limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
-
Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre
gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo
le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
-
I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio
effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l’osservanza delle
norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi
specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.
-
I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui alla presente
legge, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono
clausole difformi si applica l’articolo 1339 del codice civile.
Art.32. Certificazioni e informazioni ai consumatori.
-
Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei
componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità
stabilite con proprio decreto dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
-
Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono
obbligate a riportare su di essi gli estremi dell’avvenuta certificazione.
Art.33. Controlli e verifiche.
-
Il comune procede al controllo dell’osservanza delle norme della presente legge in relazione
al progetto delle opere, in corso d’opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori
dichiarata dal committente.
-
La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del
committente, dell’acquirente dell’immobile, del conduttore, ovvero dell’esercente gli impianti.
-
In caso di accertamento di difformità in corso d’opera, il sindaco ordina la sospensione dei
lavori.
-
In caso di accertamento di difformità su opere terminate il sindaco ordina, a carico del
proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l’edificio alle caratteristiche previste dalla
presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa il prefetto per la irrogazione delle
sanzioni di cui all’articolo 34.
Art.34. Sanzioni.
1. Qualora l’acquirente o il conduttore dell’immobile riscontra difformità dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.
Art.37. Entrata in vigore delle norme del titolo II e dei relativi decreti ministeriali.
Art.34. Sanzioni.
-
L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 dell’articolo 28 è punita con la sanzione
amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.
-
Il proprietario dell’edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione
depositata ai sensi dell’articolo 28 e che non osserva le disposizioni degli articoli 26 e 27 è
punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore
al 25 per cento del valore delle opere.
-
Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all’articolo 29,
ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia la
relazione di cui al comma 1 dell’articolo 28 non veritiera, sono puniti in solido con la
sanzione amministrativa non inferiore all’1 per cento e non superiore al 5 per cento del
valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
-
Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall’articolo 29 è punito con la sanzione
amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa
professionale.
-
Il proprietario o l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la
responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall’articolo 31, commi 1 e 2, è punito
con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque
milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del
medesimo articolo 31, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un
terzo dell’importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.
-
L’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 32 è punita con la sanzione amministrativa
non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di
responsabilità penale.
-
Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l’autorità che applica
la sanzione deve darne comunicazione all’ordine professionale di appartenenza per i
provvedimenti disciplinari conseguenti.
-
L’inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell’articolo 19, del
tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, è punita con la
sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.
Art.35. Provvedimenti di sospensione dei lavori.
1. Qualora l’acquirente o il conduttore dell’immobile riscontra difformità dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.
Art.37. Entrata in vigore delle norme del titolo II e dei relativi decreti ministeriali.
-
Le disposizioni del presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si
applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in
vigore.
-
I decreti ministeriali di cui al presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data
della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle
denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
-
La legge 30 aprile 1976, n. 373 (22), e la legge 18 novembre 1983, n.
645 (22), sono abrogate. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052 (22), si applica, in quanto compatibile con la presente legge, fino all’adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 4, al comma 1 dell’articolo 30 e al comma 1 dell’articolo 32. .
TITOLO III
Disposizioni finali
Art.38. Ripartizione fondi e copertura finanziaria.
Disposizioni finali
Art.38. Ripartizione fondi e copertura finanziaria.
-
Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 427 miliardi per il 1991, 992
miliardi per il 1992 e 1.192 miliardi per il 1993. Il dieci per cento delle suddette somme è
destinato alle finalità di cui all’articolo 3 della presente legge.
-
Per le finalità di cui agli articoli 11, 12 e 14 è autorizzata la spesa di lire 267,5 miliardi per il
1991, di lire 621,6 miliardi per il 1992 e di lire 746,4 miliardi per il 1993, secondo la seguente
ripartizione:
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a) per l’articolo 11, lire 220 miliardi per il 1991, lire 510 miliardi per il 1992 e lire 614 miliardi per
il 1993;
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b) per l’articolo 12, lire 33 miliardi per il 1991, lire 75 miliardi per il 1992 e lire 92 miliardi per il
1993;
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c) per l’articolo 14, lire 14,5 miliardi per il 1991, lire 36,6 miliardi per il 1992 e lire 40,4 miliardi
per il 1993.
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All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1, secondo periodo, e 2 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1991, all’uopo
parzialmente utilizzando le proiezioni dell’accantonamento Rifinanziamento della legge n.
308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici,
nonché dell’articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988.
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Per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 è autorizzata la spesa di lire 116,8 miliardi per il
1991, di lire 271,2 miliardi per il 1992 e di lire 326,4 miliardi per il 1993.
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All’onere derivante dall’attuazione del comma 4, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1991 all’uopo parzialmente
utilizzando le proiezioni dell’accantonamento Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in
materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché
dell’articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988.
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All’eventuale modifica della ripartizione tra i vari interventi delle somme di cui al comma 2, si
provvede con decreto motivato del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto degli indirizzi governativi in materia di
politica energetica.
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Alle ripartizioni degli stanziamenti di cui al comma 2 del presente articolo lettera a) tra gli
interventi previsti dall’articolo 1 1 della presente legge si provvede con decreti del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato .
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Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio Per l’anno 1991 le modalità per la ripartizione dei fondi sono state stabilite dal D.M.
25 marzo 1991